Begin main content

Sanzioni

 SANZIONI STABILITE DALL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/2016 E DAGLI ARTICOLI 7 E 15 D.LGS N. 192/2005

   

REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/2016

Art. 19 – Sanzioni

1.     Per l'accertamento delle violazioni del presente  Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91, dal D.Lgs 192/2005 e dall’art. 11 del  DPR 74/2013 si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 
2.     All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l’autorità competente definita all’art. 1 del presente Regolamento che provvede ad irrogare la sanzione minima prevista  dalle norme di cui al precedente comma.

 

 D.LGS N. 192/2005

Art.   7 commi 1 e 2 

1.    Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente .

2.     L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme dia attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.


Art. 15 comma 5

5.     Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

 

Art. 15 comma 6

6.      L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’Autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

angolo