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Periodicità

PERIODICITA' DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 3/2016 e dell'art. 7 del DPR n. 74/2013 le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu' disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili nè reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

  1. quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
  2. con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

 La frequenza degli interventi di manutenzione dipende, con questo ordine di priorità, dalle istruzioni tecniche prescritte :  

  • dall’impresa installatrice dell’impianto; 
  • dal fabbricante dell’apparecchio (per caldaiette singole ad uso familiare la periodicità di solito è annuale);
  • dalle  normative UNI e CEI vigenti.  

 

 

CADENZA DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI INVIO DEL RAPPORTO

DI EFFICIENZA ENERGETICA ALL'AUTORITA' COMPETENTE

Le attività di controllo e manutenzione dell'impianto sono eseguite con la frequenza indicate nella precedente sezione. 

La normativa impone che in occasione delle predette attività di controllo e manutenzione si eseguano anche i controlli di efficienza energetica compilando, in tutte le sue parti, il pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica.

La cadenza e validità del rapporto di controllo di efficienza energetica, per ciascuna tipologia di impianto, decorre dalla data di rilascio del rapporto di controllo secondo la tempistica di seguito indicata:

(art. 7 c. 7 del Regolamento regionale n. 3/2016)

  

 

 

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