SanzioniSANZIONI STABILITE DALL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/2016 E DAGLI ARTICOLI 7 E 15 D.LGS N. 192/2005 REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/2016 1. Per l'accertamento delle violazioni del presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91, dal D.Lgs 192/2005 e dall’art. 11 del DPR 74/2013 si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
D.LGS N. 192/2005 Art. 7 commi 1 e 2 1. Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente . 2. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme dia attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
5. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Art. 15 comma 6
6. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’Autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. |